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L. 31/01/1994, n. 97 

“Nuove disposizioni per le zone montane”


Art. 11.

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici.
 

1) Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

  • costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
     

  • raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
     

  • organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
     

  • organizzazione del servizio di polizia municipale;
     

  • realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
     

  • realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
     

  • realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.
     

2) Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.


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