L. 31/01/1994, n. 97
“Nuove disposizioni per le zone montane”
Art. 11.
Esercizio associato di funzioni e gestione associata
di servizi pubblici.
1) Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro
o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L. 8 giugno 1990,
n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con
particolare riguardo ai settori di:
-
costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività
istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al
territorio;
-
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione
in energia;
-
organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto
scolastico;
-
organizzazione del servizio di polizia municipale;
-
realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci
di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di
favorirne la permanenza nei comuni montani;
-
realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per
i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
-
realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro
competenza.
2) Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono
delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni
proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre,
in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti
di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.
3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una
pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione
dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ALTRE LEGGI DI SETTORE ....
ELENCO SERVIZI ASSOCIATI ATTIVATI:
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Protezione Civile
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Servizi Sociali
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Sicurezza
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Piccola Progettazione
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